La Cassazione, con una recente Ordinanza (Cass. Civ. Sez. lavoro, Ord. 28/02/2023 n° 6008), sancisce la legittimità del risarcimento del danno biologico per il superlavoro del medico, stabilendo che “il limite dell’orario di lavoro deve coincidere con la tutela della salute, con un alleggerimento dell’onere probatorio in capo al lavoratore”.
“Questa decisione della Cassazione è importante – spiega il presidente della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli – perché mette in evidenza come i ritmi e gli orari di lavoro dei medici, derivanti dalla carenza di personale, incidano non soltanto sulla qualità dell’assistenza e su quella della vita privata e familiare ma abbiano conseguenze dirette sulla salute. Non si tratta più di una mera rivendicazione contrattuale, ma di una questione di salute e di sicurezza sul lavoro”.
Ma vediamo i fatti. Un dirigente medico di primo livello, dipendente di un’Asl, chiama in giudizio l’azienda datrice di lavoro per chiederne la condanna al risarcimento del danno biologico conseguente all’infarto del miocardio subito “a causa del sottodimensionamento dell’organico che l’aveva costretto per molti anni a intollerabili ritmi e turni di lavoro”. La Corte d’Appello respinge il ricorso contro la sentenza di primo grado, sotto diversi profili attinenti al mancato assolvimento dell’onere della prova, onerandone oltre misura il dipendente. Ora la Cassazione ribalta la pronuncia di merito, rimandando il caso alla Corte d’Appello in diversa composizione. In particolare, afferma che il lavoratore è tenuto ad allegare rigorosamente tale inadempimento, evidenziando i relativi fattori di rischio (ad es. modalità qualitative improprie per ritmi o quantità di produzione insostenibili, ovvero secondo misure temporali eccedenti i limiti previsti dalla normativa o comunque in misura irragionevole). Secondo i Giudici di legittimità, spetta, invece, al datore dimostrare che i carichi di lavoro erano normali, congrui e tollerabili o che ricorreva una diversa causa che rendeva l’accaduto non imputabile a sé. Inoltre, evidenzia che Il fatto che sia stata riconosciuta in sede amministrativa la causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo e che sia stata prodotta in giudizio la relativa documentazione, se non vale come prova legale (vincolante per il giudice) del nesso causale, ben potrebbe essere prudentemente apprezzata, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., come prova sufficiente di quel nesso, in mancanza di elementi istruttori di segno contrario.
“Tale decisione si inserisce in quel filone giurisprudenziale maggioritario – osserva Anelli – che afferma che il limite dell’orario di lavoro deve coincidere con la tutela della salute e con un alleggerimento dell’onere probatorio in capo al lavoratore. Serve dunque un intervento del legislatore che elimini il tetto ancora oggi previsto per le assunzioni di personale medico e sanitario, e che valorizzi il lavoro dei professionisti sia per condizioni e contesto, sia con un’adeguata remunerazione. E questo non solo in un’ottica di risanamento del Servizio sanitario nazionale e di sicurezza delle cure e degli operatori, ma anche per preservare il sistema da un punto di vista della sostenibilità economica. In altre parole, meglio investire risorse per prevenire il danno biologico che essere costretti a spenderle per risarcirlo, perdendo risorse umane prima ancora che finanziarie”.
Fonte: Comunicato stampa. Superlavoro e violenza medici, Anelli (FNOMCeO): “Servono interventi normativi”. FNOMCEO. 20/03/2023